Passaggio di Proprietà

Se avete deciso di acquistare un veicolo usato dovete registrare il passaggio di proprietà e aggiornare la carta di circolazione. Il termine per la presentazione, per non incorrere in sanzioni, è di 60 giorni dalla data dell’autentica della firma dell’atto di vendita.

Passaggio di proprietà in base all’art. 2688 del codice civile

Si può verificare il caso che l’effettivo proprietario del mezzo non sia la persona o la società cui è intestato il veicolo al P.R.A. In questo caso l’effettivo proprietario, esclusivamente se in possesso del certificato di proprietà/foglio complementare originale, può comunque vendere il proprio veicolo ed ottenere la trascrizione al P.R.A. Per richiedere la trascrizione ex art. 2688 c.c. la dichiarazione unilaterale di vendita in bollo deve essere redatta non sul C.d.P. ma su un foglio a parte e dovrà contenere la dichiarazione che la vendita viene effettuata da proprietario non intestatario e che la trascrizione avverrà ai sensi dell’art. 2688 C.C. La trascrizione di questi atti è soggetta al raddoppio della I.P.T. (Imposta Provinciale di Trascrizione) e, allo stato attuale, deve essere richiesta obbligatoriamente all’Ufficio Provinciale ACI territorialmente competente (cioè, della provincia in cui risiede il soggetto intestatario al P.R.A.).

NB: Sono autorizzati ad autenticare le firme degli atti, oltre ai notai, gli Uffici Comunali e i Titolari degli Sportelli Telematici dell’Automobilista (STA) di cui all’art. 2 D.P.R. n. 358/2000, e cioè i Titolari delle Delegazioni dell’ACI e delle Imprese di Consulenza Automobilistica che hanno attivato lo STA, oltre che gli Uffici Provinciali della Motorizzazione (DTT) e gli Uffici Provinciali dell’ACI che gestiscono il P.R.A. (art. 7 del decreto legge n.223 del 4 luglio 2006).

Cessione ad un concessionario o ad un rivenditore di auto

Se si consegna il veicolo ad un concessionario o ad un rivenditore di auto, sono possibili le seguenti eventualità: il veicolo viene venduto al concessionario/rivenditore; oppure viene affidato a questi per la successiva rivendita ad un terzo; oppure per la demolizione in cambio di acquisto di altro veicolo.

In caso di vendita :deve essere redatto l’atto di vendita (con autentica della firma del solo venditore) in favore della concessionaria;

  • entro 60 giorni, l’acquirente (cioè la concessionaria) deve trascrivere il passaggio di proprietà e deve aggiornare la carta di circolazione del veicolo;
  • il venditore è tenuto a consegnare alla concessionaria il documento di proprietà del veicolo ( Certificato di Proprietà o Foglio Complementare) e la Carta di Circolazione.

Gli atti di vendita di veicoli usati a favore dei rivenditori di mezzi di trasporto godono di particolari agevolazioni fiscali: in particolare, per la trascrizione di tali atti al P.R.A., è prevista l’esenzione dal pagamento della Imposta Provinciale di Trascrizione ed il pagamento dei diritti ACI in misura ridotta (Euro 7,44 anziché Euro 20,92). N.B. Sono autorizzati ad autenticare le firme degli atti, oltre ai notai, gli Uffici Comunali e i Titolari degli Sportelli Telematici dell’Automobilista (STA) di cui all’art. 2 D.P.R. n. 358/2000, e cioè i Titolari delle Delegazioni dell’ACI e delle Imprese di Consulenza Automobilistica che hanno attivato lo STA, oltre che gli Uffici Provinciali della Motorizzazione (DTT) e gli Uffici Provinciali dell’ACI che gestiscono il P.R.A. (art. 7 del decreto legge n.223 del 4 luglio 2006).

  • Incaso di rivendita:
  •  deve essere redatta la “procura a vendere” con autentica  della firma dell’intestatario in favore della concessionaria.

Per effetto della procura il rivenditore non acquista direttamente la proprietà del bene ma è delegato a rivendere a un terzo soggetto il veicolo ritirato.

In questo caso, è necessario accertarsi che:

  • il concessionario inserisca il veicolo ritirato in permuta nell’elenco “esenzioni” e che lo trasmetta alla Direzione Regionale delle Entrate (o agli Uffici delle Entrate, se istituiti): soltanto questa operazione, infatti, fa scattare l’interruzione dell’obbligo del pagamento della tassa automobilistica (c.d. “bollo auto”);
  • che il concessionario o il nuovo acquirente trascrivano al P.R.A. il successivo passaggio di proprietà.

In caso contrario, il precedente proprietario rimane intestatario del veicolo al Pubblico Registro Automobilistico: per effetto di questa intestazione, può essere chiamato a rispondere di tutte le conseguenze connesse al presunto possesso ed uso del veicolo (es: danni provocati a cose o persone, tasse automobilistiche non versate, contravvenzioni al Codice della Strada).

E’ pertanto sempre preferibile e consigliabile, quando si lascia un veicolo da un concessionario/rivenditore, effettuare il passaggio di proprietà, perché, intestando il mezzo alla concessionaria, viene meno per chi ha ceduto il mezzo ogni forma di responsabilità connessa al veicolo.

In caso di consegna per la demolizione:       Nel caso di mancata trascrizione della cessazione della circolazione al P.R.A. da parte dei centri di raccolta autorizzati e/o concessionarie, dei mezzi ad essi conferiti, è possibile presentare all’Ufficio Provinciale ACI la richiesta di formalità per perdita di possesso specificando il motivo (demolitore/concessionario inadempiente) che ha impedito di effettuare la prescritta annotazione al Pubblico Registro Automobilistico.

A tal fine dovranno essere esibiti agli Uffici ACI che gestiscono il P.R.A. l’originale della dichiarazione di presa in carico del veicolo o del certificato di rottamazione rilasciati dal centro di raccolta/concessionario previsti ai sensi dell’art. 46 D. lgs. 22/97 e dell’art. 5 D. lgs. 209/03.

La sospensione dell’obbligo di corrispondere la tassa automobilistica decorrerà dal periodo di imposta successivo alla data di rilascio della presa in carico/certificato di rottamazione da parte dei centri di raccolta/concessionarie

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